La legge sul cyberbullismo introduce norme dedicate esclusivamente alla prevenzione e al contrasto del fenomeno che vede per protagonisti e vittime i minorenni, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Basterà questa legge ad arginare il fenomeno?
Avv. Dario Coglitore
Il 3 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” da oggi in vigore.
All’art. 1, rubricato “finalità e definizioni”, viene descritto per la prima volta il fenomeno del “cyberbullismo” individuandolo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
L’intervento del Legislatore è stato salutato con entusiasmo dalla stampa e dai media in generale. Tuttavia il testo normativo non appare scevro da critiche in particolare con riguardo alla sua effettiva utilità.
Ed infatti non si è inteso introdurre una specifica fattispecie di reato: gli atti di cyberbullismo continueranno ad essere sanzionati penalmente solo se riconducibili a precise e già esistenti fattispecie incriminatrici quali ad es. lesioni personali, l’ingiuria,diffamazione,molestia o disturbo alle persone, minaccia,atti persecutori – stalking,sostituzione di persona, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, etc.
In sostanza, ancora oggi, il termine cyberbullismo richiama fattispecie criminose senza tuttavia esserlo di per se stesso.
Anche sotto il profilo dell’illecito civile tutto è rimasto invariato, continuando a trovare applicazione gli artt. 2048 e 2043 c.c.
La legge n. 71/2017 in verità ha semplicemente introdotto alcune misure volte a prevenire il fenomeno del cyberbullismo, sopratutto attraverso l’intervento delle scuole dove tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. E’, altresì, previsto che alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno le polizia postale e le associazioni territoriali.
Il testo normativo, all’art. 1 comma I, d’altronde, si pone il chiaro obiettivo di “contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. “.
Nell’ottica della citata prevenzione l’art. 2 della legge contempla la possibilità per ciascun minore ultraquattordicenne, nonché per ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo, di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso in rete e che ovviamente risulti offensivo della dignità dello stesso.
In buona sostanza, in caso di minore che abbia compiuto gli anni quattordici, il Legislatore ha previsto una doppia legittimazione, in capo allo stesso minorenne e all’esercente della potestà genitoriale.
E’ chiaro che l’attribuzione di una doppia titolarità del diritto comporta necessariamente il superamento di possibili situazioni conflittuali nascenti dalla eventuale volontà contraria di uno dei due soggetti abilitati, ipotesi che in verità non appare regolamentata dl testo di legge.
Con riguardo ai minori sotto i quattordici anni la norma nulla dice.
Tuttavia appare irragionevole ritenere che tali soggetti rimangano sprovvisti di tutela.
Si potrebbe, quindi, interpretare il testo nel senso che il Legislatore abbia inteso mantenere la legittimazione in capo al solo genitore del minore dal momento che la relativa richiesta di oscuramento può, in ogni caso, essere avviata dal genitore esercente la patria potestà (“Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore …”) e che la definizione di “cyberbullismo” offerta dall’art. 1, comma II, della legge n. 71/17, e richiamata dall’art. 2 comma I, si rivolge ai minori senza distinzione di età.
Inoltrata la richiesta, il gestore deve dare seguito entro 48 ore alla istanza; diversamente subentra il Garante per la privacy con l’intento di riuscire a oscurare il contenuto entro le 48 ore successive.
C’è però da sottolineare che il termine “gestore“ non contempla né i providers, né i motori di ricerca.
La procedura sopracitata, la quale mira esclusivamente ad ottenere la rimozione dei contenuti offensivi, non è sostitutiva dall’azione penale e non va confusa con la stessa la quale com’è evidente tende a reprimere il fenomeno ed a sanzionare il “cyberbullo”.
A tal proposito la legge nulla ha introdotto, a mio avviso, di significativo, limitandosi a contemplare la possibilità di avviare innanzi al Questore una procedura, a dire il vero assai blanda, di ammonimento del “cyberbullo”, così come già accade in tema di stalking.
E’ necessario, però, che non venga presentata querela contro il cyberbullo o denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 c.p. e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne.
Il Questore assumerà, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi, e sentite le persone informate sui fatti, procederà ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge.
L’ammonimento, è bene precisare, è uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori.
Gli effetti dell'”ammonimento” cesseranno solo una volta maggiorenne.
La legge è di certo un primo concreto segnale che sta ad indicare come il fenomeno del cyberbullismo sia sotto la lente del Legislatore. Tuttavia manca ancora qualcosa, non c’è infatti nessun riferimento al cyberspettatore, lo “spettatore silente”, ovvero a chi visiona e spesso condivide gli atti persecutori.
Un limite ancora più rimarcato se si considera che lo scopo della legge è, in primis, quello di formare, sensibilizzare e prevenire, ancora prima di reprimere e punire.
(fonte/web: http://www.inchiestasicilia.com/2017/07/27/cyberbullismo-i-limiti-della-legge-n-712017/ )